D.Lgs. 493 del 1996
Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario
n° 223 del 23/09/1996
SEGNALETICA
DI SICUREZZA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista
la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista
la direttiva 92/58/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro (nona direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE);
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 luglio 1996;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
agosto 1996;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1. Campo di applicazione e definizioni
1.
Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e
di salute sul luogo di lavoro nei settori di attivita' privati o pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in seguito
complessivamente indicati come decreto legislativo n. 626/1994.
2.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito indicata
come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad
una attivita' o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una
prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che
utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b)
segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far
correre o causare un pericolo;
c)
segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d)
segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e)
segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f)
segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle
specificate alle lettere da b) ad e);
g)
cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di
colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la
cui visibilita' e' garantita da una illuminazione di intensita' sufficiente;
h)
cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo
indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i)
colore di sicurezza, un colore al quale e' assegnato un significato determinato;
j)
simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che
prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una
superficie luminosa;
k)
segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale
trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in
modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
l)
segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito
dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
m)
comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce
umana o di sintesi vocale;
n)
segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma
convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o
un pericolo attuale per i lavoratori.
3.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata
per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
4.
Per i termini non espressamente definiti, valgono le definizioni di cui al
decreto legislativo n. 626/1994, le cui disposizioni si applicano integralmente,
fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto
legislativo.
Art.
2. Obblighi del datore di lavoro
1.
Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformita' all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi
di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il
datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le
prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di:
a)
avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b)
vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c)
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d)
fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o
di salvataggio;
e)
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
2.
Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni
relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati al presente
decreto, il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di
buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarita' del
lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3.
Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o
dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla
legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale,
marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato V.
Art.
3. Requisiti della segnaletica
1.
La segnaletica di sicurezza impiegata per la prima volta a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto deve essere conforme alle prescrizioni
riportate negli allegati.
2.
La segnaletica di sicurezza gia' impiegata sui luoghi di lavoro alla data di cui
al comma 1 deve essere resa conforme alle prescrizioni riportate negli allegati
entro 6 mesi da tale data.
Art.
4. Informazione e formazione
1.
Il datore di lavoro provvede affinche':
a)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte le
misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata
all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;
b)
i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla
segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita'
produttiva.
2.
Il datore di lavoro provvede affinche' il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto
forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il
significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica
l'uso di gesti o di parole, nonche' i comportamenti generici e specifici da
seguire.
Art.
5. Adeguamento degli allegati
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede agli
adeguamenti di natura tecnica degli allegati al presente decreto adottati in
sede comunitaria, sentita eventualmente la Commissione consultiva di cui
all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242.
Art.
6. Modifica della normativa vigente
1.
L'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e' sostituito dal seguente:
[....].
Art.
7. Abrogazioni
1.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.
2.
E' soppressa la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547.
Art.
8. Sanzioni
1.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 2, 3 e 4, comma 2;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2.
Il preposto e' punito:
a)
con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni per la violazione degli articoli 2 e 3;
b)
con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
I - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA.
1.
Considerazioni preliminari
1.1.
La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che
figurano negli allegati da II a IX.
1.2.
Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse
utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilita'
o complementarita' di tali segnaletiche.
1.3.
Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il
messaggio o l'informazione precisati all'articolo 1, comma 2.
2.
Modi di segnalazione
2.1.
Segnalazione permanente
2.1.1.
La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed
altresi' quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di
salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da
cartelli.
La
segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e
le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da
cartelli o da un colore di sicurezza.
2.1.2.
La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto
nell'allegato III.
2.1.3.
La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone
deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da
cartelli.
2.1.4.
La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e
costituita da un colore di sicurezza.
2.2.
Segnalazione occasionale
2.2.1.
La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo
sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto
conto del principio dell'intercambiabilita' e complementarita' previsto al
paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2.
La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un
pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o
comunicazioni verbali.
3.
Intercambiabilita' e complementarita' della segnaletica
3.1.
A parita' di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di
informazione e formazione al riguardo, e' ammessa liberta' di scelta fra:
-
un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o
caduta con dislivello;
-
segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
-
segnali gestuali o comunicazione verbale.
3.2.
Determinate modalita' di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle
combinazioni specificate di seguito:
-
segnali luminosi e segnali acustici;
-
segnali luminosi e comunicazione verbale;
-
segnali gestuali e comunicazione verbale.
4.
Colori di sicurezza
4.1.
Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per
le quali e' previsto l'uso di un colore di sicurezza.
___________________________________________________________________
Colore
| Significato o scopo |
Indicazioni e precisazioni
______________|________________________|___________________________
|Segnali di divieto
| Atteggiamenti pericolosi
|________________________|___________________________
|Pericolo
- allarme |
Alt, arresto, dispositivi
Rosso
|
| di interruzione d'emergen-
|
| za Sgombero
|________________________|___________________________
|Materiali e attrezzature| Identificazione e ubicazio-
| antincendio
| ne
______________|________________________|___________________________
Giallo
o |
|
Giallo-arancio|Segnali
di avvertimento | Attenzione, cautela
|
| Verifica
______________|________________________|___________________________
Azzurro |Segnali
di prescrizione | Comportamento o azione
|
| specifica - obbligo di
|
| portare un mezzo di
|
| sicurezza personale
Verde
|Segnali di salvataggio |
Porte, uscite, percorsi,
| o di soccorso
| materiali, postazioni,
|
| locali
|________________________|___________________________
|Situazione di sicurezza | Ritorno alla normalita'
______________|________________________|___________________________
5.
L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
5.1.
presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che
turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta, in particolare, la
necessita' di:
5.1.1.
evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli
altri;
5.1.2.
non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
5.1.3.
non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione
luminosa poco distinta;
5.1.4.
non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5.
non utilizzare un segnale onoro se il rumore di fondo e' troppo intenso;
5.2.
cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo
stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
6.
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere
regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se
necessario, sostituiti, affinche' conservino le loro proprieta' intrinseche o di
funzionamento.
7.
Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e'
in funzione dell'entita' dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area
da coprire
8.
Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere
garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualita' di un'interruzione di
tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione
stessa.
9.
Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione
che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella
richiesta dall'azione.
I
segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni
utilizzazione.
10.
Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica
del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio
e, in seguito, con periodicita' sufficiente.
11.
Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacita' uditive
o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale,
devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.
12.
Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi
notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un
cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2,
o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui
l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a
tale scopo.
ALLEGATO
II - PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI.
1.
Caratteristiche intrinseche
1.1.
Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione
del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di
prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).
1.2.
I pittogrammi devono essere il piu' possibile semplici, con omissione dei
particolari di difficile comprensione.
1.3.
I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate
al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari,
purche' il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli
adattamenti o delle modifiche apportati.
1.4.
I cartelli devono essere costituiti di materiale il piu' possibile resistente
agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
1.5.
Le dimensioni e le proprieta' colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono
essere tali da garantirne una buona visibilita' e comprensione.
1.5.1
Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:
A
> L2/2000
Ove
A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L e' la distanza,
misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La
formula e' applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.
1.5.2.
Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla
normativa di buona tecnica dell'UNI.
2.
Condizioni d'impiego
2.1.
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e
in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla
zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di
un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene
illuminato e facilmente accessibile e visibile.
Ferme
restando le disposizioni del decreto legislativo 626/1994, in caso di cattiva
illuminazione naturale sara' opportuno utilizzare colori fosforescenti,
materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
2.2.
Il cartello va rimosso quando non sussiste piu' la situazione che ne
giustificava la presenza.
3.
Cartelli da utilizzare
3.1
Cartelli di divieto
-
Caratteristiche intrinseche:
-
forma rotonda;
-
pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a
destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire
almeno il 35% della superficie del cartello).
Vietato
fumare
Vietato fumare
Vietato ai pedoni
o usare fiamme libere
Divieto
di spegnere Acqua
non potabile Divieto
di accesso alle persone
con acqua
non
autorizzate
Vietato
ai carrelli
Non toccare
di
movimentazione
3.2.
Cartelli di avvertimento
-
Caratteristiche intrinseche:
-
forma triangolare,
-
pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il
50 % della superficie del cartello)
Materiale
infiammabile Materiale
esplosivo Sostanze
velenose
o
alta temperatura (1)
Sostanze
corrosive
Materiali radioattivi
Carichi sospesi
Carrelli
di
Tensione elettrica
Pericolo generico
movimentazione
pericolosa
Raggi
laser
Materiale comburente
Radiazioni non ionizzanti
Campo
magnetico intenso Pericolo di
inciampo Caduta
con dislivello
Rischio
biologico Bassa
temperatura Sostanze
nocive
o irritanti
__________
(1)
In assenza di un controllo specifico per alta temperatura .
3.3.
Cartelli di prescrizione
-
Caratteristiche intrinseche:
-
forma rotonda,
-
pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della
superficie del cartello)
Protezione
obbligatoria Casco di
protezione Protezione
obbligatoria
degli occhi obbligatoria
dell'udito
Protezione
obbligatoria Calzature di
sicurezza Guanti di
protezione
delle
vie respiratorie
obbligatoria
obbligatoria
Protezione
obbligatoria Protezione
obbligatoria Protezione
individuale
del corpo
del viso obbligatoria
contro le cadute
Passaggio
obbligatorio
Obbligo generico (con
per i pedoni
eventuale cartello
supplementare)
3.4.
Cartelli di salvataggio
-
Caratteristiche intrinseche:
-
forma quadrata o rettangolare,
-
pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della
superficie del cartello)
Percorso/Uscita di emergenza
Direzione da seguire
(Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)
Pronto
soccorso
Barella
Doccia di sicurezza
Lavaggio
per occhi
Telefono per salvataggio
e pronto soccorso
3.5.
Cartelli per le attrezzature antincendio
-
Caratteristiche intrinseche:
-
forma quadrata o rettangolare,
-
pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della
superficie del cartello)
Lancia
antincendio Scala
Estintore
Telefono per gli
interventi antincendio
Direzione da seguire (Cartello da aggiungere a quelli che precedono)
ALLEGATO
III - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI.
1.
I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati
pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto ministeriale
28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati
per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonche' le
tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o
preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul
colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.
Il
primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una
breve durata ne' a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione
che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di
informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di
protezione.
L'etichettatura
di cui al primo comma puo' essere:
-
sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che riportino lo
stesso pittogramma o simbolo;
-
completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza
o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
-
completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul
luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto
di sostanze o preparati pericolosi.
2.
La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
-
sul lato visibile o sui lati visibili;
-
in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3.
All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i
criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all'allegato II,
punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti i
cartelli di segnalazione.
4.
L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i
punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore
pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.
5.
Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati
pericolosi in quantita' ingenti devono essere segnalati con un cartello di
avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato II, punto 3.2
o essere identificati conformemente all'allegato III, punto 1, a meno che l'etichettattura
dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione
dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni.
Il
deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi puo' essere
indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico".
I
cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei
pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di
magazzinaggio.
ALLEGATO
IV - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE
L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO.
1.
Premessa
Il
presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla
lotta antincendio.
2.
Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita
colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione
delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.
3.
Il colore d'identificazione di queste attrezzature e' il rosso.
La
superficie in rosso dovra' avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole
identificazione.
4.
I cartelli descritti all'allegato II, punto 3.5 devono essere utilizzati per
indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.
ALLEGATO
V - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA
SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE.
1.
Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
1.1.
Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta
da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui
i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al
nero ovvero il rosso alternato al bianco.
1.2.
Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni
dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.
1.3.
Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di
circa 45 e dimensioni piu' o meno uguali fra loro.
1.4.
Esempio:
2.
Segnalazione delle vie di circolazione
2.1.
Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela
dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente
segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o
giallo, in rapporto al colore del pavimento.
2.2.
L'ubicazione delle strisce dovra' tenere conto delle distanze di sicurezza
necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto cio' che puo' trovarsi
nelle loro vicinanze nonche' tra i pedoni e i veicoli.
2.3.
Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti
segnalate, nella misura in cui cio' si renda necessario, a meno che non siano
provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.
ALLEGATO
VI - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI.
1.
Proprieta' intrinseche
1.1.
La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo
ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare
abbagliamento per intensita' eccessiva o cattiva visibilita' per intensita'
insufficiente.
1.2.
La superficie luminosa emettitrice del segnale puo' essere di colore uniforme o
recare un simbolo su un fondo determinato.
1.3.
Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori
riportata all'allegato I, punto 4.
1.4.
Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovra' rispettare, per analogia,
le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato II.
2.
Regole particolari d'impiego
2.1.
Se un dispositivo puo' emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il
segnale intermittente sara' impiegato per indicare, rispetto a quello continuo,
un livello piu' elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o
dell'azione richiesta od imposta.
La
durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso
andranno calcolate in modo
-
da garantire una buona percezione del messaggio, e
-
da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale
luminoso continuo.
2.2.
Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale
luminoso intermittente, il codice del segnale dovra' essere identico.
2.3.
Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di
pericolo grave andra' munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.
ALLEGATO
VII - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI.
1.
Proprieta' intrinseche
1.1.
Un segnale acustico deve:
a)
avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da
essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;
b)
essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli
impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi
nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori
di fondo.
1.2.
Nei casi in cui un dispositivo puo' emettere un segnale acustico con frequenza
costante e variabile, la frequenza variabile andra' impiegata per segnalare, in
rapporto alla frequenza costante, un livello piu' elevato di pericolo o una
maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta.
2.
Codice da usarsi
Il
suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
ALLEGATO
VIII - PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE.
1.
Proprieta intrinseche
1.1.
La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emittitore e uno o piu'
ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole
isolate, eventualmente in codice.
1.2.
I messaggi verbali devono essere il piu' possibile brevi, semplici e chiari; la
capacita' verbale del parlante e le facolta' uditive di chi ascolta devono
essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.
1.3.
La comunicazione verbale puo' essere diretta (impiego della voce umana) o
indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).
2.
Regole particolari d'impiego
2.1.
Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere
in grado di pronuciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e
adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della
sicurezza e della salute.
2.2.
Se la comunicazione verbale e' impiegata in sostituzione o ad integrazione dei
segnali gestuali, si dovra' far uso di parole chiave, come:
-
via: per
indicare che si e' assunta la direzione
dell'operazione;
-
alt: per
interrompere o terminare un movimento;
-
ferma: per
arrestare le operazioni;
-
solleva: per far salire
un carico;
-
abbassa: per far
scendere un carico;
-
avanti |
-
indietro |
(se necessario, questi ordini andranno coordinati coi
> codici gestuali corrispondenti);
-
a destra |
-
a sinistra:|
-
attenzione: per ordinare un alt o u arresto d'urgenza;
-
presto: per
accelerare un movimento per motivi di sicurezza.
ALLEGATO
IX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI.
1.
Proprieta'
Un
segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da
comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.
L'impiego
contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo
segnale gestuale.
I
gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno
variare leggermente o essere piu' particolareggiati rispetto alle figurazioni
riportate al punto 3, purche' il significato e la comprensione siano per lo meno
equivalenti.
2.
Regole particolari d'impiego
2.1.
La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per
mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali,
detto "operatore".
2.2.
Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalita'
delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.
2.3.
Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando
delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
2.4
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrera' prevedere
uno o piu' segnalatori ausiliari.
2.5.
Quando l'operatore non puo' eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli
ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove
istruzioni.
2.6.
Accessori della segnalazione gestuale
Il
segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore.
Il
segnalatore deve indossare o impugnare uno o piu' elementi di riconoscimento
adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.
Gli
elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e
riservato esclusivamente al segnalatore.
3.
Gesti convenzionali da utilizzare
Premessa:
La
serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la
possibilita' di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello
comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse
manovre.
------------------------------------------------------------------------------------
SIGNIFICATO
DESCRIZIONE
FIGURA
------------------------------------------------------------------------------------
A.
Gesti generali
------------------------------------------------------------------------------------
INIZIO
Attenzione
Le due braccia sono aperte
Presa
di comando in senso
orizzontale, le palme
delle mani rivolte in avanti
ALT
Interruzione Il braccio destro è teso
verso
Fine
del movimento l'alto, con la palma
della mano
destra
rivolta in avanti
FINE
delle
operazioni Le due mani
sono giunte
all'altezza del petto
------------------------------------------------------------------------------------
SIGNIFICATO
DESCRIZIONE
FIGURA
------------------------------------------------------------------------------------
B.
Movimenti verticali
------------------------------------------------------------------------------------
SOLLEVARE
Il braccio destro, teso verso
l'alto, con la palma della mano
destra rivolta in avanti, descrive
lentamente un cerchio
ABBASSARE
Il braccio destro, teso verso il
basso, con la palma della mano
destra rivolta verso il corpo,
descrive lentamente un cerchio
DISTANZA
VERTICALE Le mani indicano la
distanza
------------------------------------------------------------------------------------
SIGNIFICATO
DESCRIZIONE
FIGURA
------------------------------------------------------------------------------------
C.
Movimenti orizzontali
------------------------------------------------------------------------------------
AVANZARE
Entrambe le braccia sono
ripiegate, le palme delle mani
rivolte all'indietro; gli
avambracci compiono movimenti
lenti in direzione del corpo
RETROCEDERE
Entrambe le braccia piegate,
le palme delle mani rivolte
in avanti; gli avambracci
compiono movimenti lenti
che s'allontanano dal corpo
A
DESTRA
Il braccio destro, teso più o meno
lungo l'orizzontale, con la palma
rispetto
al della mano destra
rivolta verso
segnalatore
il basso, compie piccoli movimenti
lenti nella direzione
A
SINISTRA
Il braccio sinistro, teso più o meno
in orizzontale, con la palma
rispetto
al
della mano sinistra rivolta verso
segnalatore
il basso, compie piccoli movimenti
lenti nella direzione
DISTANZA
ORIZZONTALE Le mani indicano la distanza
------------------------------------------------------------------------------------
SIGNIFICATO
DESCRIZIONE
FIGURA
------------------------------------------------------------------------------------
D.
Pericolo
------------------------------------------------------------------------------------
PERICOLO
Entrambe le braccia tese verso
Alt
o arresto l'alt;
le palme delle mani
di
emergenza rivolte in avanti
MOVIMENTO
RAPIDO I gesti
convenzionali utilizzati
per indicare i movimenti sono
effettuati con maggiore rapidità
MOVIMENTO
LENTO I gesti
convenzionali utilizzati
per indicare i movimenti sono
effettuati molto lentamente
___________
N
O T E.
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
-
L'art. 76 della Costiuzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per gli oggetti definiti.
-
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
-
Le legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1993".
-
La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1994. L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. I termini di cui
all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di
nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione
delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione
delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia".
-
La direttiva 92/58/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 245 del 26 agosto 1992.
-
Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concerne:
"Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". L'art.1, comma 1, del
suddetto decreto legislativo cosi' recita:
"1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di
attivita' privati o pubblici".
-
Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguarda: "Modifiche ed integrazioni al
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro".
Nota
all'art. 2:
-
L'art. 4 comma 1, del D.Lgs n. 626/1994 cosi' recita:
"Art.
4. (Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto). - 1. Il datore
di lavoro e' tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste
dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari".
Nota
all'art. 5:
-
Per quanto concerne il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, vedi note alle premesse.